Cecità, Sordità Totale e Parziale
Non di rado accade che invalidi civili, con gravi patologie, si vedano negare un loro diritto, ossia l'indennità di accompagnamento. Spesso non riescono a spiegarsi il motivo reale di tale diniego e vivono la cosa come una forte discriminazione. Proprio in questo momento il supporto e l’aiuto di un professionista legale, competente e disponibile può essere la soluzione migliore.
Ma cos’é L'INDENNITA' di accompagnamento?
Legge 18 del 1980
La legge 11 febbraio 1980, n.18 ha istituito l’indennità di accompagnamento; essa è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili, a causa di minorazioni fisiche o psichiche che viene erogata indipendentemente dall'età e dal reddito. Occorre essere cittadino italiano o UE, residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. È necessario avere il riconoscimento di una invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o Ente pubblico. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. Essa viene erogata al solo titolo della minorazione e ,pertanto ,è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età. Ed ancora, non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale. Inoltre, bisogna essere consapevoli che i titolari d' indennità di accompagnamento, devono inviare all'INPS,entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti.