Indennità di Frequenza
L'indennità di frequenza scolastica è concessa ai minori inabili, per tutta la durata della frequenza alla scuola
Ma cos’é
L'INDENNITA' di frequenza?
Legge 289 del 11.10.1990
L'indennità di frequenza scolastica è concessa per tutta la durata della frequenza alla scuola o ai corsi riabilitativi, essa è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione, concessa ai sordomuti ed è incompatibile con ogni forma di ricovero.
Ogni anno, entro il 31 marzo, va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di ricovero. L'indennità di frequenza, a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289. Possono ottenere l'assegno, gli invalidi minorenni fino a 18 anni di età che siano riconosciuti "minore con difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell'età o minore con menomazione uditiva". Altra condizione per poter godere dell'assegno mensile di frequenza scolastica è la frequenza di un centro di riabilitazione, centri di formazione professionali o occupazionali, o a scuole di ogni ordine e grado e non disporre di un reddito annuo superiore a determinati limiti.