Invalidità Inabilità ordinaria
Spetta ai lavoratori autonomi, dipendenti ed a coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensione, sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione obbligatoria.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.
L. 222/84
Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall'Inps su specifica domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Spetta ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dipendenti ed a coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps.
Per ottenere tale assegno, è necessaria una riduzione della capacità lavorativa, meno di 1/3 e almeno 260 contributi settimanali.
La domanda deve essere presentata presso le sedi Inps, redatta su apposito modulo. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ha una validità triennale ed è compatibile con l'attività lavorativa.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente e viene trasformato in pensione di vecchiaia, quando il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e presenta i requisiti richiesti. Il calcolo viene effettuato con il sistema retributivo, misto e contributivo.
Pensione Ordinaria di Inabilità
Viene erogata alle persone impossibilitate a svolgere qualsiasi lavoro.
Possono presentare domanda: i lavoratori dipendenti, autonomi e gli iscritti a fondi sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Per accedere alla pensione di inabilità, è necessario non svolgere alcuna attività lavorativa, cancellarsi dagli elenchi di categoria dei lavoratori, dagli albi professionali e rinunciare ad altri trattamenti sostitutivi o integrativi di retribuzione. Tale pensione, può essere soggetta a revisione.
La domanda va presentata presso le sedi Inps, essa viene calcolata con sistema retributivo, misto e contributivo.